NORME

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO

GESTIONE DELLE AREE CONSORTILI

La superficie in questione è di 35 ettari fino ad oggi gestita con un gruppo consortile di 35 pescatori nella zona denominata Piloni (ambito 12L056).

Approvato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dall’Assemblea delle cooperative socie.

  • La partecipazione alle attività di pesca gestita consortile è limitata alle aree possedute in concessione dal Consorzio Ittico Veneziano.
  • Oltre a quelle attualmente intestate al CIV, individuare altre aree che possono essere messe a disposizione del Consorzio per allargare l’ambito di azione dell’attività di pesca gestita consortile.
  • Gli attuali operatori/addetti alla pesca gestita consortile sono 35, associati alla Faro Società Cooperativa ed alla Società Cooperativa San Marco – Pescatori di Burano, essi sono tenuti all’osservanza del presente regolamento.
  • I pescatori aderenti sono tenuti a formare un unico equipaggio a bordo di un’imbarcazione autorizzata alla venericoltura, ogni eventuale variazione va comunicata tempestivamente al Comitato di Coordinamento.
  • Le attività della pesca gestita in genere, i giorni e gli orari di pesca, sono coordinate dal Comitato di Coordinamento formato da 3 membri, soci venericoltori associati alle cooperative socie del Consorzio. I membri del Comitato di Coordinamento rimangono in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione del Consorzio che li nomina.
  • Eventuali future richieste di adesione all’attività di pesca gestita consortile successive alla chiusura della prima campagna di pesca, saranno valutate (accettate/negate) una volta all’anno dal Comitato di Coordinamento. Tali adesioni future saranno soggette al pagamento del diritto di adesione che sarà indicato dal Comitato di Coordinamento e che non potrà comunque essere inferiore al costo sostenuto dal Consorzio per il mantenimento delle concessioni, inteso come importo cumulato alle quote annuali già versate dagli addetti che già partecipano alle campagne di pesca gestita.
  • La quota di pesca, inizialmente fissata in 60 kg netti a persona raccolti in n. 2 colli come indicato dal primo piano di gestione relazionato nel progetto FEAMP n. 18/SSL/2017 autorizzato al Consorzio dalla Regione del Veneto, potrà essere rivista ogni volta che si decide di avviare una campagna di pesca gestita; ogni variazione di quota è decisa e motivata dal Comitato di Coordinamento che ne deve dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Eventuale prodotto raccolto e conferito eccedente la quota prefissata non sarà corrisposto e non sarà imputato nel valore del conferimento.
  • È vietato pescare nelle aree del Consorzio in periodi o giorni diversi da quelli della campagna di pesca gestita decisi dal Comitato di Coordinamento.
  • È vietato esercitare altra attività di venericoltura o di pesca libera di vongole veraci lo stesso giorno in cui si partecipa all’attività di pesca gestita consortile.
  • È fatto divieto agli addetti pescatori di mettere in atto qualsiasi atto che possa minare la fiducia fra gli operatori aderenti nello svolgimento delle attività consortili e che quindi possa far venire meno l’affidabilità e la tenuta dell’affiatamento organico consortile.
  • Nel caso venga riscontrata ogni inosservanza al presente regolamento, il Comitato di Coordinamento deve riunirsi autonomamente e proporre la sanzione di sospensione dalle attività di pesca gestita, che dovrà essere adeguata e commisurata al mancato rispetto delle regole, al Consiglio di Amministrazione del Consorzio il quale, nella persona del suo presidente, informerà l’interessato della sanzione comminata. Comunque qualsiasi sanzione il Comitato di Coordinamento possa proporre, essa non può essere inferiore a 2 giorni o superiore a 12 mesi di sospensione. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore a 6 mesi o superiore a 24 mesi.